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AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RICERCA

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 5/10/1991, n. 317 art.8

Del. CIPI 25/3/1992

D.M. 14/03/1994

D.M. 23/12/1996

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

PMI industriali di servizi alla produzione ed imprese artigiane ad esclusione delle imprese che non sono tenute al regime di contabilità ordinaria.

3. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

Programmi di Ricerca e Sviluppo

4. SPESE

AGEVOLABILI

Spese relative a:

  • collegamenti con banche dati;

  • retribuzioni del personale specializzato, adibito a tempo pieno alla ricerca e sviluppo;

  • consulenze tecniche per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;

  • utilizzo di laboratori esterni;

  • acquisto o locazione finanziaria di attrezzature e materiali da impiegare nei laboratori di ricerca.

5. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Credito d'imposta.

6. MISURA E

LIMITE

DELL'INTERVENTO

  • 30% delle spese ammissibili, nel limite di 500 milioni per ciascun periodo d'imposta;

  • 50% delle spese fino a 750 milioni di lire per le zone obiettivo 1, 2, 5b.

L'intervento è cumulabile solo con interventi comunitari.

I beni oggetto dell'agevolazione non devono essere ceduti, alienati o distratti nei 3 anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni.

 

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