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AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Legge 28/1/1997 n. 140 art. 13

D.M. Industria 27/03/1998 n. 235

Circolare M. Industria 10/7/1998 n. 900290

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Imprese di qualsiasi dimensione che risultano iscritte presso l'INPS al ramo industria

 

3. INIZIATIVE

AMMISSIBILI

Attività di ricerca industriale e di sviluppo, purchè non commissionate da terzi, rivolte a:

acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera a), mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Le attività ammesse alle agevolazioni non possono essere oggetto di altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche

 

4. SPESE

AMMISSIBILI

a) Costi del personale impiegato

b) Costi per strumentazioni ed attrezzature

c) Costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizioni di conoscenze

d) Oneri per spese generali definite nella misura forfettaria del 40% dei costi del personale di cui alla lettera a).

 

I costi ammissibili sono quelli sostenuti dall'impresa nell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda e per i costi a), b), c) imputati al relativo conto economico in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate

 

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio desumono i costi dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente la presentazione della domanda.

 

I costi b), c) sono riconoscibili anche se riferiti a operazioni di locazione finanziaria e devono essere riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1/1/97. Sono ammissibili quando:

- i beni materiali siano stati consegnati ed installati presso l'impresa richiedente le agevolazioni ed utilizzati coerentemente alle scritturazioni di bilancio

- i beni immateriali, i servizi e le prestazioni di consulenza siano state ultimate

 

Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze debbono essere effettuate sulla scorta di contratti scritti con i fornitori e/o soggetti abilitati a prestare consulenza, che devono essere qualificati, possedere specifiche competenze professionali e dotati di attrezzature scientifiche e personale professionalmente preparato.

 

Tutti i costi sono ammissibili al netto delle imposte delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.

 

5. SPESE

ESCLUSE

Tutte quelle attività che non rientrano nelle definizioni di cui ai punti a) e b) delle iniziative ammissibili e che, in rapporto alle attività produttive, non sono direttamente collegabili ad aspetti tecnologici ma piuttosto afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.

 

6. MISURA

DELLE AGEVOLAZIONI

 

 

Area obiettivo 1

Aree obiettivo 2 e 5b

Altre zone

Piccole imprese

30%

25%

20%

Medie imprese

25%

20%

15%

Grandi imprese

20%

15%

10%

A decorrere dall'anno 2001 è prevista una maggiorazione delle agevolazioni commisurata agli incrementi dei costi sostenuti rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi di imposta antecedenti l'esercizio cui si riferisce la domanda ed imputati al conto economico nei medesimi esercizi.

La misura della maggiorazione è la seguente:

 

Aree obiettivo 1

Area obiettivo 2 e 5b

Altre zone

Piccole imprese

6%

5%

4%

Medie imprese

5%

4%

3%

Grandi imprese

4%

3%

2%

7. TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta utilizzabile per il pagamento delle imposte che confluiscono al conto fiscale dell'impresa comprese quelle dovute in qualità di sostituti d'imposta.

L'agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di liquidazione delle agevolazioni ed entro 5 anni da tale data.

 

8. PROCEDURA

La domanda per l'accesso ai benefici fiscali, insieme alla documentazione prevista, va presentata su appositi moduli al Gestore concessionario (associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma, costituita da Banca di Roma, Banca Mediterranea e Banca Nazionale dell'Agricoltura) e dovrà essere riferita ad una sola unità locale e datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di spedizione o di consegna.

 

Il Gestore verifica la regolarità formale e sostanziale della domanda, il Ministero Industria emette il decreto di liquidazione dell'agevolazione, il Gestore comunica all'impresa interessata l'emissione del provvedimento di liquidazione entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. L'impresa utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale

 

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