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FINANZIAMENTI AI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA PMI

  

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 21/5/1981, n. 240

Del. CIPI 28/10/1982

Del. CIPI 19/9/1985

Circ. Mediocredito Centrale 4/8/1987, n. 45

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra PMI operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Possono partecipare enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

- I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da non meno di 5 imprese;

 

- la quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile o del capitale sociale;

 

- non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto dei soggetti beneficiari;

 

- nel caso di consorzi artigiani, questi dovranno prefiggersi scopi diversi da approvviggionamento di materie prime, presentazione collettiva dei prodotti, vendita dei prodotti, assunzione di lavori, prestazione di garanzie in operazione di credito alle aziende consorziate.

 

4. INVESTIMENTI

AMMISSIBILI

INVESTIMENTI FISSI, da realizzare dopo la domanda di finanziamento, connessi con le seguenti attività:

 

- l'acquisto di beni strumentali;

- l'acquisto di materie prime e semilavorati;

- la creazione di una rete distributiva comune, acquisizione di ordinativi e immissione nel mercato dei prodotti conservati;

- l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

- la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale;

- la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri;

- lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, sperimentazione tecnica e aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

- la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

- la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

- il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle aziende associate;

- la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

- la gestione di centri contabili, elaborazione dati ed altri servizi in comune;

- l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione di problemi del credito anche mediante la prestazione di garanzie mutualistiche;

- l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate.

 

INVESTIMENTI IMMATERIALI, per spese destinate a:

 

- acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche;

- utilizzazione di servizi di assistenza tecnica ed organizzativa;

- svolgimenti di azioni pubblicitarie;

- espletamento di studi e ricerche di mercato;

- predisposizione di cataloghi e schedari;

- avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

 

5. TIPOLOGIA E

MISURA

DELL'INTERVENTO

Contributo in c/capitale e finanziamento a tasso agevolato non superiori a 2 miliardi di lire e comunque non oltre il 60% degli investimenti fissi. Gli investimenti immateriali sono ammessi al finanziamento nel limite del 60% della spesa globale.

 

Nel caso di soli investimenti immateriali la misura del finanziamento non è superiore a 500 milioni di lire e comunque non oltre il 60% della spesa.

Le quote massime sono elevata all'80% delle spese sostenute se il consorzio è ubicato nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2052/88.

 

6. DURATA

Non superiore a 10 anni nel caso di investimenti fissi (anche se congiunti ad investimenti immateriali) con un periodo di preammortamento max 2 anni.

Non superiore a 5 anni nel caso di investimenti solo immateriali con un periodo di preammortamento max 1 anno.

 

7. TASSI

- 30% del tasso di riferimento per i consorzi ubicati nell'area depressa del paese (zone obiettivo 1 e 2);

- 60% del tasso di riferimento per tutti i consorzi ubicati nel resto del territorio nazionale.

 

8. GARANZIA

SUSSIDIARIA

Ai soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni creditizie può essere accordata la garanzia del Fondo Centrale a favore delle PMI industriali.

 

  

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