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AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

D.L. 30/12/1985, n. 786

L. 28/2/1986, n. 44 ("legge De Vito")

L. 11/8/1991, n. 275

D.M. 17/1/1992, n. 224

D.M. 24/11/1994, n. 695

D.L. 31/01/1995 n. 26 (G.U. n. 98 del 28/04/1995)

L. 29/3/1995, n. 95 art. 1

Del. CIPE 26/06/1997 (G.U. n. 214 del 12/09/1997)

D.M. Tesoro n. 306 del 12/02/1998

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Tutte le tipologie di società con sede legale, amministrativa e operativa ubicata nei territori interessati ad eccezione delle società unipersonali.

Sono inoltre esclusi le Ditte individuali e le società di fatto.

Le società, al momento della presentazione della domanda

di agevolazioni, non devono avere iniziato l’attività.

 

3. TERRITORI

INTERESSATI

I territori che fanno parte dell'obiettivo 1, 2 e 5b e le aree ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3.c del Trattato di Roma

 

4. COMPAGINE

SOCIALE

La compagine sociale deve essere costituita da:

 

  • maggioranza assoluta del numero dei soci (o maggioranza delle relative partecipazioni finanziarie, detenuta da soci) di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti alla data del 01.01.1994 nei territori di cui sopra;

  • esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti negli stessi territori di cui sopra

5. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

Sono agevolabili le inizitive aventi ad oggetto la:

 

  • produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria;

  • fornitura di servizi ad imprese appartenenti a qualsiasi settore.

 

6. SETTORI

ESCLUSI

  • Artigianato di servizi, servizi sociali, sanitari e assistenziali verso la Pubblica Amministrazione, il commercio e la ristorazione;

  • settori sospesi ai sensi della delibera CIPE del 31.05.77 e succ. mod. ed integr. (industria petrolifera, chimica di base, etc.);

  • progetti che:

- non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

- non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;

- prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

7. TIPOLOGIE DI

AGEVOLAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FINANZIARIE

1.1 Per investimenti fissi: contributi in c/capitale e finanziamenti agevolati secondo i seguenti limiti:

Territorio

Misura delle agevolazioni

Obiettivo 1 zona A

50% ESN + 15% ESL

Obiettivo 1 zona B

40% ESN + 15% ESL

Obiettivo 1 zona C fino al 31/12/98

40% ESN

Obiettivo 1 zona C dal 01/01/99

30% ESN

Abruzzo

30% ESN

Obiettivo 2 e 5b

15% ESN

Zone deroga art. 92.3c

30% ESN

 

1.2 Per spese di gestione: contributi in c/capitale secondo i seguenti limiti

Territori

Misura delle agevolazioni

Obiettivo 1

50% delle spese per i primi 2 anni di attività (Max 600 milioni di lire il primo anno e 1.070 milioni di lire il secondo anno)

Abruzzo

100.000 ECU in 3 anni

Obiettivo 2 e 5b

100.000 ECU in 3 anni

Zone deroga art. 92.3c

100.000 ECU in 3 anni

 

Tutte le tipologie di agevolazioni concorrono al raggiungimento del limite De Minimis (100.000 ECU per un periodo di 3 anni).

Le agevolazioni finanziarie non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.

 

 

2. REALI

 

  • Assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative limitatamente ai primi 2 anni di attività;

  • attività di formazione e qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto limitatamente ai primi 2 anni di attività.

 

 

8. SPESE

AGEVOLABILI

contributo in c/capitale e mutuo per investimenti fissi:

- Studio di fattibilitá comprensivo dell'analisi di mercato nella misura del 2% per investimenti fino a 1 miliardo, dell'1,5% da 1 miliardo a 2,5 miliardi e dell'1% da 2,5 a 5 miliardi;

- terreno (il contributo in c/capitale è previsto solo per le attività agricole);

- opere edilizie, più gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione nel limite del 40%, (esclusi gli immobili per le attività aventi ad oggetto la fornitura di servizi, compresa la locazione finanziaria). In casi eccezionali determinati dalla particolarità del settore e dell'attività tale limite viene elevato al 60%;

- allacciamenti;

- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

- altri beni materiali e immateriali ad utilitá pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda; sono invece ammissibili le spese sostenute prima della ripresentazione di una richiesta precedentemente rigettata.

 

contributo c/capitale per spese di gestione:

- spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti;

- spese per prestazione di servizi ricevuti;

- oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo a tasso agevolato.

Le spese di gestione sono ammissibili al contributo se sostenute dopo la data di inizio d’attività.

 

9.VINCOLI E

OBBLIGHI

  • Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di azioni o quote societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e di residenza, per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;

  • non distogliere per almeno 10 anni, dall'uso previsto in progetto macchinari ed altri beni mobili ammessi alle agevolazioni. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti o superiore qualità e/o quantità saranno anch'essi vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo;

  • non destinare gli immobili compresi in progetto per almeno 10 anni, ad usi diversi da quelli previsti.;

  • verifica severa sulla corretta destinazione d'uso dei contributi e sull'andamento delle operazioni dal punto di vista imprenditoriale;

  • l'attività d'impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno 10 anni dalla data di avvio di attività.

  • I crediti relativi ai suddetti contributi non possono formare oggetto di cessioni. Sono ammissibili procure all'incasso in favore di banche in dipendenza di anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

10. DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA

- Domanda di ammissione alle agevolazioni

- Allegati:

          - copia dell'atto costitutivo della società,

- certificato di vigenza,

- certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori ammessi alle agevolazioni,

- certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale rispetta i requisiti richiesti e non è costituita da persone fisiche titolari di quote di altri organismi beneficiari delle stesse agevolazioni,

- studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare con l'indicazione:

- delle competenze ed esperienze dei soci e funzioni aziendali per essi previste;

- del mercato di riferimento;

- dei lavoratori che si intende impiegare, degli investimenti e degli aspetti tecnico-organizzativi;

- conti patrimoniali, economici e flussi di cassa previsionali, sviluppati tenendo conto delle agevolazione richieste, fino all'esercizio in cui si raggiungono i livelli di economicità attesi.

 

11. PROCEDURE

La documentazione completa in duplice copia va inviata alla Società per l’imprenditoria giovanile.

La Società per l'imprenditoria giovanile invia una copia della documentazione alla Regione di competenza affinchè esprima, entro il termine perentorio di 30 giorni, in merito al progetto il proprio motivato parere.

La Società, verificata la completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti richiesti e la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, delibera l'ammissione ai benefici individuando il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, l'ammontare degli investimenti ammissibili, la misura del contributo in c/capitale, le spese ed i contributi per la gestione, i tempi di attuazione dell'iniziativa.

Il termine per la conclusione del procedimento di ammissione è di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa.

 

12. EROGAZIONE

L'erogazione del contributo in c/capitale e del mutuo avviene per stati di avanzamento lavori in non più di 5, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva.

Può essere richiesta una anticipazione pari al 40% del contributo in conto capitale per le spese di gestione concesso per il primo anno di attività documentando l'inizio dell'attività, con la prima fattura relativa alle spese di gesione ammissibili. Può essere richiesta una anticipazione pari al 40% del contributo in conto capitale per le spese di gestione concesso per il secondo anno, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.

 

13. GARANZIE

I mutui a tasso agevolato saranno assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 

 

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