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FINANZIAMENTI PER LA PENETRAZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Legge 29/07/1981, n. 394

Circolare Min. Comm. Estero 19/12/1992

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Imprese esportatrici esportatrici che abbiano in programma la realizzazione di strutture permanenti in paesi extracomunitari finalizzati alla commercializzazione dei propri prodotti.

Saranno ammesse con priorità le richieste relative alle PMI comprese quelle agricole e ai consorsi e raggruppamenti costituite fra PMI.

 

3. SPESE AGEVOLABILI

- Spese per la struttura permanente: acquisto e arredamento dell'ufficio o affitto dei locali da adibire ad uffici, nonchè spese per la costituzione di depositi e campionamenti;

- costi attinenti le rappresentanze permanenti all'estero e costi relativi al funzionamento degli uffici o delle filiali di vendita e dei centri di assistenza, nonchè le spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza;

- spese di marketing e studi di mercato (questi ultimi sono finanziabili a consuntivo);

- spese di dimostrazione e pubblicità;

- spese per partecipazione a fiere;

- spese per il personale;

- spese di stoccaggio delle merci (max il 20%).

Il programma di investimento deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 2 anni.

Non sono finanziabili le spese realizzate prima dell'approvazione del programma da parte del Mediocredito Centrale.

 

4. TIPOLOGIA E MISURA

DELL'INTERVENTO

Finanziamento a tasso agevolato nella misura dell'85% dei costi complessivi relativi al progetto con un massimo di 4 miliardi di lire se almeno il 30% dei costi riguarda la realizzazione di strutture permanenti.

Se tali spese sono inferiori al 30%, l'importo massimo del finanziamento è ridotto a 3 miliardi di lire.

 

5. DURATA

Il prestito dovrà essere rimborsato in 7 anni di cui 2 di preammortamento.

Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo.

Il programma deve essere completato entro due anni dalla data di approvazione da parte del Ministero per il Commercio Estero.

 

6. TASSO DI

FINANZIAMENTO

Pari al 40% del tasso semestrale di riferimento in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento.

 

7. GARANZIE

I soggetti beneficiari devono prestare idonee garanzie per il rimborso del prestito.

Il Mediocredito può intervenire concedendo una fidejussione a favore dell'impresa richiedente il finanziamento in misura non superiore al 50% dello stesso.

 

8. LIMITI

Il finanziamento è unico per tutti i paesi verso i quali l'impresa intende espandersi.

Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri finanziamenti nazionali o comunitari nel caso in cui l'impresa decidesse di costituire una joint venture per la distribuzione dei propri prodotti.

Sono cumulabili invece nel caso in cui, al termine dei due anni, l'impresa decidesse di costituire una joint venture per la produzione in loco dei propri prodotti.

Tali finanziamenti sono comunque cumulabili con la garanzia assicurativa SACE.

 

 

 

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