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FONDO DI GARANZIA CREDITI

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 8/8/1995, n. 341 art. 2

Delibera CIPE del 10/5/1995

Delibera CIPE del 21/3/1997

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

P.M.I. così come definite dal D.M. dell'Industria aventi sede legale o amministrativa, se diversa da quella legale, nelle zone dell'Obiettivo 1.

 

3. OPERAZIONI

AMMISSIBILI

Il Fondo di garanzia si propone come strumento per promuovere la razionalizzazione degli equilibri finanziari delle P.M.I. attraverso:

 

  1. operazioni di consolidamento di passività a breve verso banche;

  2. prestiti partecipativi;

  3. acquisizione di partecipazioni.

 

 

 

 

A1. TIPOLOGIA

DELL'INTERVENTO

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

 

 

Il Fondo può concedere alle banche una garanzia del 60% del capitale consolidato, a fronte di un versamento compiuto dalle banche a favore del Fondo, una tantum nella misura dell'2% del capitale consolidato.

Le operazioni di consolidamento possono essere effettuate anche da banche che non vantano crediti verso le P.M.I. interessate.

 

Il Fondo può concedere alle imprese un contributo in c/interessi che abbatte del 4,5% annuo il tasso al quale è conclusa l'operazione di consolidamento. Il contributo non può superare il 40% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di consolidamento.

 

A2. DURATA

Max 6 anni, compreso un anno di preammortamento.

 

A3. TASSO DI INTERESSE

Le operazioni di consolidamento sono regolate ad un tasso di interesse liberamente contrattato tra banca creditrice e impresa. Se l'operazione è regolata ad un tasso variabile, tale tasso deve essere espresso in termini di tasso di riferimento eventualmente maggiorato di uno spread.

Se il tasso contrattuale è maggiore del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, allora la quota percentuale garantita dal Fondo del 60% viene ridotta in misura pari a 10 volte la differenza tra i due tassi, mentre rimane inalterata la misura del versamento una tantum da parte delle banche.

 

A4. GARANZIA

La garanzia del Fondo è destinata alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi anche di mora e degli accessori, oneri e spese connesse. La garanzia del Fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 18 mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

La garanzia del Fondo opera nella misura del 60% del credito vantato dalla banca al momento dell’avvio della procedura di recupero. Nel caso in cui venga prestata dal Fondo una garanzia inferiore al 60% dell'ammontare consolidato, l'intervento del Fondo verrà proporzionalmente ridotto.

La garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed è attivabile dopo l’avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito.

 

A5. REQUISITI

RICHIESTI

Le operazioni devono essere di importo contenuto entro il minore dei seguenti tre limiti:

- indebitamento a breve esistente nei confronti del sistema bancario alla data del 30.09.1994;

- indebitamento a breve esistente nei confronti del sistema bancario alla data dell’ultimo bilancio approvato o nel caso di società di persone e ditte individuali, di una situazione contabile redatta secondo gli schemi previsti per le società di capitali, sottoscritta dal titolare e corredata da dichiarazione annuale Iva e dichiarazione dei redditi;

- importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione.

 

L’intervento del Fondo sarà possibile solo se il valore dell'indice di struttura, dato dal rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri più debiti a medio e lungo termine) e attività immobilizzate materiali ed immateriali nette, deve essere, dopo l'operazione di consolidamento, non inferiore a 0,75, tenuto anche conto dell’aumento di capitale.

 

Il potenziale flusso finanziario è calcolato sottraendo dal margine operativo lordo gli oneri finanziari ridotti per effetto del consolidamento ed al netto dei proventi finanziari. Il limite di intervento del Fondo è incrementabile di un ammontare pari all'eventuale aumento di capitale deliberato dall'impresa. Tale incremento verrà considerato anche nel calcolo dell'indice di struttura. In questi casi la concessione dell'agevolazione è subordinata all'avvenuto versamento del capitale.

 

A6. PROCEDURE

La richiesta di intervento, sottoscritta dall'impresa e dalla banca consolidante, deve essere trasmessa al Fondo allegando il contratto di finanziamento stipulato con l'impresa, nonchè copia dell'ultimo bilancio approvato e certificazione bancaria dell'indebitamento esistente alla data del 30/09/94 ed alla data dell’ultimo bilancio approvato.

 

Per le ditte individuali e le società di persone dovrà essere allegata, in luogo del bilancio, una situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, redatta secondo lo schema previsto per i bilanci delle società di capitali, sottoscritta dal titolare o dai soci e corredata dalla documentazione fiscale (dichiarazione IVA e dei redditi).

 

 

 

 

 

 

B1. TASSO DI INTERESSE

PRESTITI PARTECIPATIVI

Per prestito partecipativo si intende un finanziamento la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.

 

Il tasso applicato per la parte fissa non può essere superiore al 75% del rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione (cd. Rendistato) riferito al secondo mese precedente a quello in cui viene perfezionato il contratto di mutuo.

 

B2. DURATA

Max 10 anni, con un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

 

B3. MISURA DELL'INTERVENTO

Il Fondo può concedere una garanzia pari al 60% dell'ammontare del prestito partecipativo, a fronte di un versamento una tantum pari allo 1% dello stesso ammontare da parte delle banche e degli istituti finanziari.

 

B4. GARANZIA

La garanzia del Fondo è destinata alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi anche di mora e degli accessori, oneri e spese connesse. La garanzia del Fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 30 mesi successivi all'erogazione del prestito partecipativo.

 

La garanzia del Fondo opera nella misura del 60% del credito vantato dalla banca al momento dell’avvio della procedura di recupero. Nel caso in cui venga prestata dal Fondo una garanzia inferiore al 60% dell'ammontare consolidato, l'intervento del Fondo verrà proporzionalmente ridotto.

La garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed è attivabile dopo l’avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito.

 

B5. PROCEDURE

La richiesta di intervento, sottoscritta dall'impresa e dal soggetto finanziatore, deve essere trasmessa da quest'ultimo al Fondo, allegando il contratto di prestito partecipativo stipulato con l'impresa, copia dell'ultimo bilancio approvato e una relazione contenente un breve profilo dell'impresa beneficiaria e il programma sulla cui base è concesso il prestito partecipativo.

La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuta erogazione del prestito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1. REQUISITI RICHIESTI

ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

Può essere richiesto l’intervento del Fondo in relazione all’acquisizione di partecipazioni compiute da Banche, Fondi chiusi ed istituti finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. N. 385/1993 (con esclusione delle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato) nel capitale delle imprese (P.M.I.) costituita sotto forma di società di capitali.

La Ribs S.p.A. può partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso l’intervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni.

 

 

Le acquisizioni:

- devono avvenire successivamente alla data di entrata in vigore della delibera CIPE del 10/05/1995;

- devono avvenire in occasione di aumenti di capitale delle imprese interessate;

non devono comportare per i soci dell’impresa interessata l’impegno in qualunque forma espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquisite dalle Banche, Fondi chiusi e dagli istituti finanziari;

- non possono globalmente superare il 49% del capitale dell’impresa partecipata e comunque non si devono configurare come partecipazioni di controllo anche di fatto.

 

C2. TIPOLOGIA

DELL’INTERVENTO

Garanzia a favore dei soggetti che hanno acquisito la partecipazione.

C3. GARANZIA

Il Fondo può concedere a chi ha acquisito la partecipazione una garanzia pari al 60% dell’ammontare della partecipazione stessa a fronte di un versamento "una tantum" pari alo 0,75% dell’ammontare medesimo.

 

La garanzia dura 5 anni. La garanzia può essere escussa esclusivamente per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale, ad esercizio del diritto di recesso, nei casi previsti dal codice civile.

 

La garanzia opera per la copertura delle perdite fino alla concorrenza dell’importo concesso. Al termine del periodo di garanzia l’investitore può chiedere il rimborso nel limite della garanzia prestata, dell’eventuale minor valore della partecipazione ottenuto riducendo l’importo versato in sede di acquisizione della partecipazione stessa in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti fra l’ultimo bilancio approvato alla scadenza del quinquennio e l’ultimo bilancio approvato anteriormente all’acquisto della partecipazione, al netto dell’effetto di aumenti di capitale, versamenti a copertura di perdite e distribuzione di dividendi.

La garanzia decade in qualunque altro caso di smobilizzo della partecipazione che intervenga prima della scadenza del periodo di garanzia.

 

C4. PROCEDURE

La richiesta di intervento, redatta in conformità al modulo previsto, sottoscritta dall’impresa e dall’investitore deve essere trasmessa da quest’ultimo al Fondo allegando:

  • delibera di aumento di capitale sociale;

  • un documento di impegno ufficiale dell’investitore a versare il capitale e l’eventuale sovrapprezzo;

  • una copia dell’ultimo bilancio approvato, riclassificato dall’investitore utilizzando il supporto standard fornito dal Fondo;

  • una relazione che contenga un breve profilo dell’impresa partecipata;

  • il programma sulla cui base è stata assunta la partecipazione;

  • gli eventuali patti parasociali e/o accordi di voto e di sindacato stipulati tra le parti.

 

 

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