1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
L. 8/8/1995, n. 341 art. 2
Delibera CIPE del
10/5/1995
Delibera CIPE del
21/3/1997
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2. SOGGETTI
BENEFICIARI |
P.M.I. così come definite
dal D.M. dell'Industria aventi sede legale o amministrativa, se diversa da quella legale,
nelle zone dell'Obiettivo 1.
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3. OPERAZIONI
AMMISSIBILI |
Il Fondo di garanzia si
propone come strumento per promuovere la razionalizzazione degli equilibri finanziari
delle P.M.I. attraverso:
operazioni di consolidamento di passività a breve verso banche;
prestiti partecipativi;
acquisizione di partecipazioni.
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A1.
TIPOLOGIA
DELL'INTERVENTO |
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Il Fondo
può concedere alle banche una garanzia del 60% del capitale consolidato, a fronte di un
versamento compiuto dalle banche a favore del Fondo, una tantum nella misura dell'2% del
capitale consolidato.
Le
operazioni di consolidamento possono essere effettuate anche da banche che non vantano
crediti verso le P.M.I. interessate.
Il Fondo
può concedere alle imprese un contributo in c/interessi che abbatte del 4,5% annuo il
tasso al quale è conclusa l'operazione di consolidamento. Il contributo non può superare
il 40% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di
consolidamento.
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A2. DURATA |
Max 6 anni, compreso un anno di preammortamento.
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A3. TASSO DI INTERESSE |
Le operazioni di
consolidamento sono regolate ad un tasso di interesse liberamente contrattato tra banca
creditrice e impresa. Se l'operazione è regolata ad un tasso variabile, tale tasso deve
essere espresso in termini di tasso di riferimento eventualmente maggiorato di uno spread.
Se il
tasso contrattuale è maggiore del tasso di riferimento vigente al momento della stipula
del contratto, allora la quota percentuale garantita dal Fondo del 60% viene ridotta in
misura pari a 10 volte la differenza tra i due tassi, mentre rimane inalterata la misura
del versamento una tantum da parte delle banche.
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A4. GARANZIA |
La garanzia del Fondo è
destinata alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale,
degli interessi anche di mora e degli accessori, oneri e spese connesse. La garanzia del
Fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 18 mesi
successivi all'erogazione del finanziamento.
La
garanzia del Fondo opera nella misura del 60% del credito vantato dalla banca al momento
dellavvio della procedura di recupero. Nel caso in cui venga prestata dal Fondo una
garanzia inferiore al 60% dell'ammontare consolidato, l'intervento del Fondo verrà
proporzionalmente ridotto.
La
garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed è
attivabile dopo lavvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito.
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A5. REQUISITI
RICHIESTI |
Le operazioni devono essere
di importo contenuto entro il minore dei seguenti tre limiti:
- indebitamento a breve esistente nei confronti del sistema bancario alla
data del 30.09.1994;
- indebitamento a breve esistente nei confronti del sistema bancario alla
data dellultimo bilancio approvato o nel caso di società di persone e ditte
individuali, di una situazione contabile redatta secondo gli schemi previsti per le
società di capitali, sottoscritta dal titolare e corredata da dichiarazione annuale Iva e
dichiarazione dei redditi;
- importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario
generato dalla gestione.
Lintervento
del Fondo sarà possibile solo se il valore dell'indice di struttura, dato dal rapporto
tra fonti permanenti (mezzi propri più debiti a medio e lungo termine) e attività
immobilizzate materiali ed immateriali nette, deve essere, dopo l'operazione di
consolidamento, non inferiore a 0,75, tenuto anche conto dellaumento di capitale.
Il
potenziale flusso finanziario è calcolato sottraendo dal margine operativo lordo gli
oneri finanziari ridotti per effetto del consolidamento ed al netto dei proventi
finanziari. Il limite di intervento del Fondo è incrementabile di un ammontare pari
all'eventuale aumento di capitale deliberato dall'impresa. Tale incremento verrà
considerato anche nel calcolo dell'indice di struttura. In questi casi la concessione
dell'agevolazione è subordinata all'avvenuto versamento del capitale.
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A6. PROCEDURE |
La richiesta di intervento,
sottoscritta dall'impresa e dalla banca consolidante, deve essere trasmessa al Fondo
allegando il contratto di finanziamento stipulato con l'impresa, nonchè copia dell'ultimo
bilancio approvato e certificazione bancaria dell'indebitamento esistente alla data del
30/09/94 ed alla data dellultimo bilancio approvato.
Per le
ditte individuali e le società di persone dovrà essere allegata, in luogo del bilancio,
una situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell'ultimo esercizio,
redatta secondo lo schema previsto per i bilanci delle società di capitali, sottoscritta
dal titolare o dai soci e corredata dalla documentazione fiscale (dichiarazione IVA e dei
redditi).
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B1. TASSO DI INTERESSE |
PRESTITI
PARTECIPATIVI
Per
prestito partecipativo si intende un finanziamento la cui remunerazione è composta da una
parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di
esercizio dell'impresa finanziata.
Il tasso
applicato per la parte fissa non può essere superiore al 75% del rendimento medio lordo
dei titoli pubblici soggetti a tassazione (cd. Rendistato) riferito al secondo mese
precedente a quello in cui viene perfezionato il contratto di mutuo.
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B2. DURATA |
Max 10 anni, con un periodo
di preammortamento non superiore a 2 anni.
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B3. MISURA DELL'INTERVENTO |
Il Fondo può concedere una
garanzia pari al 60% dell'ammontare del prestito partecipativo, a fronte di un versamento
una tantum pari allo 1% dello stesso ammontare da parte delle banche e degli istituti
finanziari.
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B4. GARANZIA |
La garanzia del Fondo è
destinata alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale,
degli interessi anche di mora e degli accessori, oneri e spese connesse. La garanzia del
Fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 30 mesi
successivi all'erogazione del prestito partecipativo.
La
garanzia del Fondo opera nella misura del 60% del credito vantato dalla banca al momento
dellavvio della procedura di recupero. Nel caso in cui venga prestata dal Fondo una
garanzia inferiore al 60% dell'ammontare consolidato, l'intervento del Fondo verrà
proporzionalmente ridotto.
La
garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed è
attivabile dopo lavvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito.
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B5. PROCEDURE |
La richiesta di intervento,
sottoscritta dall'impresa e dal soggetto finanziatore, deve essere trasmessa da
quest'ultimo al Fondo, allegando il contratto di prestito partecipativo stipulato con
l'impresa, copia dell'ultimo bilancio approvato e una relazione contenente un breve
profilo dell'impresa beneficiaria e il programma sulla cui base è concesso il prestito
partecipativo.
La
concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuta erogazione del prestito.
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C1. REQUISITI RICHIESTI |
ACQUISIZIONE
DI PARTECIPAZIONI
Può
essere richiesto lintervento del Fondo in relazione allacquisizione di
partecipazioni compiute da Banche, Fondi chiusi ed istituti finanziari iscritti
allAlbo di cui allart. 106 del D. Lgs. N. 385/1993 (con esclusione delle
società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato) nel
capitale delle imprese (P.M.I.) costituita sotto forma di società di capitali.
La Ribs
S.p.A. può partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso
lintervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni.
Le
acquisizioni:
- devono
avvenire successivamente alla data di entrata in vigore della delibera CIPE del
10/05/1995;
- devono
avvenire in occasione di aumenti di capitale delle imprese interessate;
non devono
comportare per i soci dellimpresa interessata limpegno in qualunque forma
espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquisite dalle Banche, Fondi chiusi e dagli
istituti finanziari;
- non
possono globalmente superare il 49% del capitale dellimpresa partecipata e comunque
non si devono configurare come partecipazioni di controllo anche di fatto.
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C2. TIPOLOGIA
DELLINTERVENTO |
Garanzia a favore dei
soggetti che hanno acquisito la partecipazione. |
C3. GARANZIA |
Il Fondo può concedere a chi
ha acquisito la partecipazione una garanzia pari al 60% dellammontare della
partecipazione stessa a fronte di un versamento "una tantum" pari alo 0,75%
dellammontare medesimo.
La
garanzia dura 5 anni. La garanzia può essere escussa esclusivamente per perdite derivanti
da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale, ad esercizio del diritto di recesso,
nei casi previsti dal codice civile.
La
garanzia opera per la copertura delle perdite fino alla concorrenza dellimporto
concesso. Al termine del periodo di garanzia linvestitore può chiedere il rimborso
nel limite della garanzia prestata, delleventuale minor valore della partecipazione
ottenuto riducendo limporto versato in sede di acquisizione della partecipazione
stessa in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti
fra lultimo bilancio approvato alla scadenza del quinquennio e lultimo
bilancio approvato anteriormente allacquisto della partecipazione, al netto
delleffetto di aumenti di capitale, versamenti a copertura di perdite e
distribuzione di dividendi.
La
garanzia decade in qualunque altro caso di smobilizzo della partecipazione che intervenga
prima della scadenza del periodo di garanzia.
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C4. PROCEDURE |
La richiesta di intervento,
redatta in conformità al modulo previsto, sottoscritta dallimpresa e
dallinvestitore deve essere trasmessa da questultimo al Fondo allegando:
delibera di aumento di capitale sociale;
un documento di impegno ufficiale dellinvestitore a versare il
capitale e leventuale sovrapprezzo;
una copia dellultimo bilancio approvato, riclassificato
dallinvestitore utilizzando il supporto standard fornito dal Fondo;
una relazione che contenga un breve profilo dellimpresa partecipata;
il programma sulla cui base è stata assunta la partecipazione;
gli eventuali patti parasociali e/o accordi di voto e di sindacato stipulati
tra le parti.
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