1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
Legge
24/4/1990, n. 100
D.M. 30/05/1995
(G.U. n. 130 del 06/06/1995)
D.M. 24/10/1995
(G.U. n. 253 del 28/10/1995)
D.M. 28/11/1997 n.
500 (G.U. n. 253 del 27/01/1998)
|
2. SOGGETTI
BENEFICIARI |
Qualsiasi impresa, pubblica o privata, che intenda costituire una Joint
Venture o una società mista in un paese Extracomunitario.
Non sono
previsti limiti circa le tipologia, le dimensioni o il settore d'appartenenza dell'impresa
(sono ammesse anche le imprese operanti nei settori commercio, artigianato e turismo e
tutti i tipi d'impresa, incluse cooperative, consorzi ed associazioni).
Possono
partecipare alle agevolazioni anche le Joint Venture già costituite che intendano
procedere ad un aumento di capitale, per realizzare un programma di sviluppo aziendale. |
3. TIPOLOGIA DI
INTERVENTO |
Accanto
alle agevolazioni suddette, sono previsti dei servizi aggiuntivi:
- servizi,
di SIMEST S.p.A., di assistenza tecnica e di consulenza economica, finanziaria e
societaria connessi alla progettazione e costituzione di società miste o delle altre
iniziative partecipate;
- garanzia
assicurativa SACE per i rischi politici e commerciali derivati dal mancato trasferimento
di fondi spettanti all'impresa italiana.
|
4. MISURA DELL'INTERVENTO |
Le agevolazioni finanziarie previste sono di due tipi:
PARTECIPAZIONE
La
SIMEST S.p.A. può sottoscrivere una quota pari al 15% massimo del capitale o fondo
sociale delle imprese miste.
FINANZIAMENTO
pari al
massimo al 70% del capitale apportato nell'impresa mista o joint venture dall'impresa
italiana.
L'importo
massimo finanziabile è variabile:
nel caso
di PMI il finanziamento non può superare:
5
Miliardi di lire per singola Joint Venture;
10
Miliardi di lire per ogni singola impresa italiana;
15
Miliardi di lire per i gruppi;
Nel caso
di grandi imprese il finanziamento può arrivare ad un massimo di :
25
Miliardi di lire per ogni iniziativa;
40
Miliardi di lire per ogni impresa italiana;
60
Miliardi di lire per i gruppi.
|
5. TASSO
DI
FINANZIAMENTO |
pari al 50% del tasso di riferimento determinato per il credito agevolato al
settore industriale fissato mensilmente dal Ministro del Tesoro e vigente alla data di
stipulazione del contratto.
|
6. DURATA |
La partecipazione può avere una durata
massima di 8 anni dalla data della prima acquisizione, subordinata all'impegno
dell'azionista italiano, assistito da idonea garanzia, ad acquistare la partecipazione
stessa la termine del periodo suddetto a prezzo non inferiore al valore corrente.
Il Finanziamento può avere una durata massima di 8 anni,
compreso un periodo di preammortamento di 3 anni.
|
7. RIMBORSO DEL
FINANZIAMENTO |
Il rimborso avviene in 10 rate semestrali posticipate composte da quote
costanti di capitale ed interessi. La prima rata è dovuta dopo 6 mesi dal termine del
periodo di preammortamento.
|
8. GARANZIE |
Fidejussione di una banca di primaria importanza.
|
9. CUMULO |
I finanziamenti agevolati del Mediocredito Centrale S.p.A. non sono
cumulabili con analoghi interventi disposti da altre leggi vigenti in materia.
La
cumulabilità può, invece, sussistere in presenza di iniziative finanziarie messe a
disposizione di organismi internazionali che operano nel settore della promozione degli
investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia tramite il
Mediocredito Centrale.
|
10. LIMITI |
Tali interventi non possono riguardare paesi membri dell'Unione Europea.
Gli
operatori italiani, nei limiti delle quote di partecipazione all'impresa o società mista
cui partecipi anche Simest S.p.A., sono ammessi alla garanzia assicurativa SACE.
|