.bannfinagev.gif (14418 byte)
 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 25/2/1992, n. 215

D. Min. Industria 5/12/96, n. 706

D. Min. Industria 20/12/96

Circolare Mediocredito Centrale 27/5/97, n. 120

Circolare MICA 26/06/1998 n. 953566

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

A. Piccole Imprese secondo la definizione comunitaria, organizzate come:

  • Società cooperative e società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) costituite in misura non inferiore al 60% da donne.

  • Società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) nelle quali almeno i 2/3 delle quote di partecipazione siano detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

  • Imprese individuali gestite da donne.

B. Imprese o loro consorzi, associzioni, enti, società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto, centri di formazione e ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

I soggetti indicati al punto 2.A. devono essere costituiti in data successiva al 22 marzo 1992.

 

4. SETTORI

INTERESSATI

Industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi.

5. SETTORI ESCLUSI

  • produzioni siderurgiche;

  • costruzioni e riparazioni navali;

  • produzione di fibre tessili artificiali.

6. TIPOLOGIE DI

AGEVOLAZIONI

A. Per i soggetti di cui al punto 2.A sono previsti contributi in c/capitale o crediti di imposta per:

1. Investimenti fissi:

1.1 territori obiettivo 1

  • Zona A 65% in ESL

  • Zona B 55% in ESL

  • zona C 40% in ESL

1.2 territori di cui alla deroga art. 92.3.c trattato CEE

  • 20% in ESL

1.3 altre zone

  • 15% in ESL

2. Per servizi reali:

2.1 territori obiettivo 1

  • 40% in ESL

2.2 altre zone

  • 30% in ESL

Sono previsti, in aggiunta ai precedenti, finanziamenti agevolati fino all’80% dell’investimento ammesso con un importo massimo di 300 milioni di lire e una durata massima di 5 anni ad un tasso di interesse pari a:

 

  • 40% del tasso di riferimento per i territori inclusi nell’obiettivo 1 e di cui alla deroga art. 92.3.c trattato CEE;

  • 50% del tasso di riferimento per le altre zone.

Le agevolazioni comunque, nel complesso, non possono superare il limite "de minimis" di 100.000 ECU in un triennio.

 

B. Per i soggetti di cui al punto 2.B. è previsto un contributo in c/capitale nella misura massima del 50% della spesa ammessa.

7. SPESE

AGEVOLABILI

Avvio di nuove attività:

impianti generali, macchinari ed attrezzature, progettazione e direzione lavori (max 5%), brevetti e software;

 

Acquisto di attività preesistenti:

costo di acquisto delle attività nei limiti delle spese previste al punto precedente, oltre alle spese per ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento dell’attività, comprese quelle relative ai locali;

 

Progetti aziendali innovativi, connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa:

progettazione e studi di fattibilità, impianti macchinari ed attrezzature, brevetti, software e personale adibito alla realizzazione del progetto;

 

Servizi reali:

spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, di gestione e di commercializzazione, nonchè per lo sviluppo di sistemi di qualità;

 

Formazione imprenditoriale:

preparazione e gestione dei corsi, alloggio, vitto e viaggi degli allievi;

 

Servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale:

preparazione dei servizi, gestione dei servizi limitatamente al primo anno di attività.

 

8. INVESTIMENTI

NON AGEVOLABILI

- acquisto di terreni e fabbricati;

- beni materiali connessi alla fornitura di servizi;

- investimenti realizzati mediante commesse interne e oggetto di autofatturazione.

 

9. GARANZIA

INTEGRATIVA

I finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia integrativa del Fondo Centrale di Garanzia presso il Mediocredito Centrale a favore delle PMI industriali, del commercio e delle imprese artigiane.

 

10. VINCOLI

I soggetti beneficiari sono obbligati per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo a rispettare le condizioni previste al punto 2.A.

I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e rimanere di proprietà dell’impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo

 

 

Home page - Torna al menù - Torna inizio pagina - Ricerca