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CONTRIBUTI AGEVOLATI PER LE OPERAZIONI DI CREDITO INERENTI ESPORTAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI ALL'ESTERO

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 24/5/1977, n. 227 ("Legge Ossola")

Circolare Mediocredito Centrale n. 114 del 11/04/1997 e successive modifiche.

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

  • Esportatori italiani di beni strumentali, macchinari, impianti e servizi ad essi collegati.

  • Esecutori di lavori all'estero, studi e progettazioni.

 

3. TIPOLOGIA DI

INTERVENTO

Contributo in c/interessi pari alla differenza tra gli interessi calcolti al tasso di mercato e gli interessi al tasso agevolato.

 

4. OPERAZIONI

AGEVOLABILI

CREDITO FORNITORE (Supplier's credit):

il finanziamento viene concesso all'impresa italiana a fronte di una operazione di credito concessa all'acquirente estero.

 

CREDITO ACQUIRENTE (Buyer's credit):

il finanziamento viene concesso direttamente alla banca controparte estera.

5. DURATA

Complessivamente la durata del credito all'esportazione deve essere uguale o superiore a 24 mesi dalla partenza del credito (spedizione/consegna o, nel caso di impianti, collaudo preliminare). La durata massima di norma è di 5 anni.

 

Tuttavia per importi di almeno 5 milioni di US$ la durata del credito può essere maggiore a 5 anni, e risulta subordinata al buon esito delle consultazioni in sede internazionale, fermi restando i limiti massimi stabiliti dal Consensus in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di beni disciplinate.

 

6. MISURA

DELL'INTERVENTO

Fino all'85% dell'importo della fornitura. Il restante 15% dovrà essere pagato in via anticipata e/o contestuale dall'acquirente. Per le operazioni con dilazione tra i 18 e 24 mesi può essere finanziato anche il 100%.

 

Qualora la fornitura includa componenti di origine estera, l'importo del finanziamento ammissibile all'agevolazione non può essere maggiore del valore dei beni e servizi di origine italiana.

 

 

7. TASSO DI INTERESSE

I tassi di interesse minimi sono stabiliti mensilmente in sede OCSE e risulta diverso in funzione delle valute di denominazione del credito all'esportazione. Vengono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene aggiunta una maggiorazione dell'1%. Di norma il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del credito e viene fissato al momento della stipula del contratto con la controparte estera.

 

8. PROCEDURE

L'impresa esportatrice può:

 

1. ricorrere ad operazioni di smobilizzo di titoli di credito sull'estero e presentare direttamente domanda di agevolazione al Mediocredito Centrale. In questo caso l'istituto erogatore richiede alternativamente le seguenti garanzie:

- avallo bancario sugli effetti;

- lettera di garanzia bancaria.

 

Possono inoltre essere richieste altre garanzie accessorie:

- cessione o vincolo della polizza di assicurazione S.A.C.E.;

- ipoteca o pegno sui beni oggetto della vendita;

- copertura assicurativa dai rischi di cambio;

- garanzie personali e/o reali.

 

2. richiedere la concessione del finanziamento a banche italiane ed estere che provvederanno ad inoltrare la domanda al Mediocredito Centrale.

 

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