FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE DI NUOVE MACCHINE
UTENSILI E DI PRODUZIONE
1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
L. 28/11/1965, n. 1329 ("legge Sabatini") e successive modifiche
ed integrazioni;
Legge 19/12/1983 n. 696, art. 3;
Legge 16/02/1987 n. 44;
Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del
21/02/1973;
Decreto del Ministero del Tesoro del 30/04/1987.
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2. SOGGETTI
BENEFICIARI |
A beneficiare delle agevolazioni in questione possono essere:
imprese
venditrici;
società
di leasing abilitate;
imprese
acquirenti;
imprese
locatarie;
deve
trattarsi di Piccole e Medie Imprese (PMI)
industriali, commerciali, di servizi e artigiane appartenenti ad uno degli Stati membri
della UE salvo i casi di esclusione e di limitazione per alcuni settori. La locazione
finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di Leasing iscritte
nell'albo di cui all'art. 106 T.U. Bancario.
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3. SPESE
AGEVOLABILI |
Macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, dal costo unitario o
complessivo superiore ad un milione di lire, compresi i sistemi di macchine, le parti
complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per
manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri a ponte, carrelli, ecc.)
operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina
(con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di
condizionamento d'aria per le case di cura, alberghi, ristoranti, ecc. Le macchine
utensili o di produzione devono essere utilizzate nel territorio nazionale e non devono
risultare fatturati anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di
locazione.
Saranno
ammesse all'intervento le richieste - fino ad un massimo di 3 miliardi di lire ciascuna.
Nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto più agevolazioni per acquisti o locazioni di
macchine utensili o di produzione riferite ad una medesima unità produttiva od operativa,
i cui contratti di compravendita o di locazione siano stati tracritti presso il Tribunale
competente nei dodici mesi precedenti la data di trascrizione del contratto relativo
all'operazione in esame, fermo restando il limite agevolabile di Lire 3 miliardi per ogni
operazione, l'intervento agevolativo sarà ammissibile fino alla concorrenza di Lire 4,5
miliardi complessivi di costo delle macchine.
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4. COSTI
AMMISSIBILI |
Prezzo della macchina IVA esclusa, spese di montaggio, collaudo, trasporto,
imballaggio per non oltre il 15% del costo della macchina, gli interessi sulla dilazione
di pagamento. E' inoltre eslusa la quota di riscatto nel caso di locazione finanziaria e
ogni altro onere accessorio fiscale o finanziario.
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5. SPESE NON
AGEVOLABILI |
Gli autoveicoli ed altri veicoli, semoventi o rimorchiati, circolanti su
strada e muniti di targa di circolazione rilasciata dal P.R.A.
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6. TIPOLOGIA
E
MODALITA'
DI
INTERVENTO |
Sconto presso un Ente Creditizio abilitato degli effetti
derivanti da un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine, garantiti
da privilegio (o riserva di proprietà) sulle macchine stesse ed aventi scadenza compresa
tra i 12 e i 60 mesi dalla loro emissione.
Il
contributo in conto interessi, viene erogato anticipatamente ed in unica
soluzione; esso è pari alla differenza tra il netto ricavo dell'operazione, calcolato al
tasso agevolato, ed il netto ricavo dell'operazione medesima calcolata al tasso di
riferimento vigente al momento dello sconto.
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7. TASSO DI
INTERESSE |
Il tasso è variabile a seconda dell'ubicazione dell'impresa acquirente:
15% del
tasso di riferimento con abbattimento massimo del suddetto tasso di 8 punti, per
investimenti effettuati nel Meridione;
40% del
tasso di riferimento con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per
investimenti effettuati nelle zone ammessa alla deroga ex art. 92.3.c del Trattato di
Roma.
50% del
tasso di riferimento con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti e con il
limite massimo per le medie imprese di 200.000 ECU in termini di contributo per
investimenti effettuati nelle restanti zone.
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8. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO F.E.S.R. (FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE)
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Le PMI non operanti nei
settori "agricoltura" o "agroindustria", con unità produttive ubicate
nelle zone obiettivo 1, i cui contratti di compravendita o leasing siano stati trascritti
dopo il 01/01/1998, può essere erogato un ulteriore contributo in conto capitale in unica
soluzione pari a circa il 72,1% del contributo in conto interessi con un massimo di lire
200 milioni per ogni impresa. Per accedere al contributo aggiuntivo, le ditte acquirenti o
locatarie debbono rilasciare una dichiarazione di impatto ambientale.
Le domande
dovranno pervenire alle banche interessate a partire dal 10/09/1998, e dovranno pervenire
al Mediocredito Centrale entro in 31/10/1999.
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9. CUMULO |
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, fatta
eccezione per gli incentivi alla rottamazione delle macchine agricole.
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10. GARANZIE |
Privilegio o riserva di proprietà sugli stessi macchinari. |
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