.bannfinagev.gif (14418 byte)
 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO O LA LOCAZIONE DI NUOVE MACCHINE UTENSILI E DI PRODUZIONE

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 28/11/1965, n. 1329 ("legge Sabatini") e successive modifiche ed integrazioni;

Legge 19/12/1983 n. 696, art. 3;

Legge 16/02/1987 n. 44;

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21/02/1973;

Decreto del Ministero del Tesoro del 30/04/1987.

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

A beneficiare delle agevolazioni in questione possono essere:

imprese venditrici;

società di leasing abilitate;

imprese acquirenti;

imprese locatarie;

deve trattarsi di Piccole e Medie Imprese (PMI) industriali, commerciali, di servizi e artigiane appartenenti ad uno degli Stati membri della UE salvo i casi di esclusione e di limitazione per alcuni settori. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di Leasing iscritte nell'albo di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

 

3. SPESE

AGEVOLABILI

Macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, dal costo unitario o complessivo superiore ad un milione di lire, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri a ponte, carrelli, ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per le case di cura, alberghi, ristoranti, ecc. Le macchine utensili o di produzione devono essere utilizzate nel territorio nazionale e non devono risultare fatturati anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

 

Saranno ammesse all'intervento le richieste - fino ad un massimo di 3 miliardi di lire ciascuna. Nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto più agevolazioni per acquisti o locazioni di macchine utensili o di produzione riferite ad una medesima unità produttiva od operativa, i cui contratti di compravendita o di locazione siano stati tracritti presso il Tribunale competente nei dodici mesi precedenti la data di trascrizione del contratto relativo all'operazione in esame, fermo restando il limite agevolabile di Lire 3 miliardi per ogni operazione, l'intervento agevolativo sarà ammissibile fino alla concorrenza di Lire 4,5 miliardi complessivi di costo delle macchine.

 

4. COSTI

AMMISSIBILI

Prezzo della macchina IVA esclusa, spese di montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio per non oltre il 15% del costo della macchina, gli interessi sulla dilazione di pagamento. E' inoltre eslusa la quota di riscatto nel caso di locazione finanziaria e ogni altro onere accessorio fiscale o finanziario.

 

5. SPESE NON

AGEVOLABILI

Gli autoveicoli ed altri veicoli, semoventi o rimorchiati, circolanti su strada e muniti di targa di circolazione rilasciata dal P.R.A.

 

6. TIPOLOGIA

E MODALITA'

DI INTERVENTO

Sconto presso un Ente Creditizio abilitato degli effetti derivanti da un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine, garantiti da privilegio (o riserva di proprietà) sulle macchine stesse ed aventi scadenza compresa tra i 12 e i 60 mesi dalla loro emissione.

 

Il contributo in conto interessi, viene erogato anticipatamente ed in unica soluzione; esso è pari alla differenza tra il netto ricavo dell'operazione, calcolato al tasso agevolato, ed il netto ricavo dell'operazione medesima calcolata al tasso di riferimento vigente al momento dello sconto.

 

7. TASSO DI

INTERESSE

Il tasso è variabile a seconda dell'ubicazione dell'impresa acquirente:

 

  • 15% del tasso di riferimento con abbattimento massimo del suddetto tasso di 8 punti, per investimenti effettuati nel Meridione;

  • 40% del tasso di riferimento con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per investimenti effettuati nelle zone ammessa alla deroga ex art. 92.3.c del Trattato di Roma.

  • 50% del tasso di riferimento con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti e con il limite massimo per le medie imprese di 200.000 ECU in termini di contributo per investimenti effettuati nelle restanti zone.

 

8. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO F.E.S.R. (FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE)

Le PMI non operanti nei settori "agricoltura" o "agroindustria", con unità produttive ubicate nelle zone obiettivo 1, i cui contratti di compravendita o leasing siano stati trascritti dopo il 01/01/1998, può essere erogato un ulteriore contributo in conto capitale in unica soluzione pari a circa il 72,1% del contributo in conto interessi con un massimo di lire 200 milioni per ogni impresa. Per accedere al contributo aggiuntivo, le ditte acquirenti o locatarie debbono rilasciare una dichiarazione di impatto ambientale.

 

Le domande dovranno pervenire alle banche interessate a partire dal 10/09/1998, e dovranno pervenire al Mediocredito Centrale entro in 31/10/1999.

 

9. CUMULO

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, fatta eccezione per gli incentivi alla rottamazione delle macchine agricole.

 

10. GARANZIE

Privilegio o riserva di proprietà sugli stessi macchinari.

 

Home page - Torna al menù - Torna inizio pagina - Ricerca