1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
L. 25/7/1952, n. 949
Delibera
CIPE 31/5/1977, punto 13
D.M. Ind.
22/03/1994
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2. SOGGETTI
BENEFICIARI |
Picccole e imprese industriali, edili e di trasporto in possesso dei
requisiti di cui al punto successivo.
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3. REQUISITI
RICHIESTI |
Le imprese debbono avere un
capitale investito costituito dalle immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti
e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, non superiore a 50 miliardi, a prescindere
dal numero di dipendenti.
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4. SPESE
AGEVOLABILI |
Qualsiasi veicolo nuovo di
fabbrica (rientranti nelle categorie previste dal nuovo codice della strada D.Lgs 30
aprile 1992, n. 285), da acquistare o acquistato nel biennio precedente la domanda di
finanziamento, purchè destinato al trasporto di prodotti industriali e distinto da una
particolare attrezzatura relativa a tale scopo oppure "mezzo d'opera".
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5. MISURA
DELL'INTERVENTO |
Fino al 70% della spesa
ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di:
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6. TASSO DI
INTERESSE |
40% del tasso di riferimento, per le imprese localizzate nelle zone
dellObiettivo 1;
64% del tasso di riferimento, per le altre zone.
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7. DURATA DEL
FINANZIAMENTO |
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8. EROGAZIONE |
Sulla base dell'esibizione
della documentazione di spesa relativa ai programmi ammessi al regime agevolativo.
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8. GARANZIE |
Normalmente, ipoteca o
privilegio sugli automezzi in aggiunta ad eventuali altre garanzie personali dei titolari
dell'azienda o di terzi privati, nonché, dove esistono, a forme di garanzia a valere su
fondi a partecipazione regionali.
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