Gli investimenti ammissibili
all'intervento devono avere per oggetto:
TUTELA
AMBIENTALE
a)
installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi,
liquidi o gassosi;
b)
installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
c) opere
per la protezione dell'ambiente da calamità;
d)
interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle
fonti;
e)
laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione
dell'ambiente;
f)
fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione ed al
miglioramento ambientale;
g)
installazioni di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento in stabilimenti
industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze
inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della
sicurezza contro gli infortuni;
h)
creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo
produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti e nocive attualmente utilizzate;
i)
conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o
processi produttivi sicuri;
l)
eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
m)
delocalizzazione per le esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse
collettivo.
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
a)
realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica
delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni
legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura,
trasporto, magazzinaggio;
b)
realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro
composti da mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino, a
mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c)
realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per
l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo
produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
d)
realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei
sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e)
acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la
formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi
e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
f)
realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed
uffici di progettazione aziendale.
Gli
investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di
riduzioni di tasso. Se invece collegati a programmi di investimento comprendenti le
fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso
non potrà superare:
- per
programmi il 40%
- per
brevetti, il 30%
- per
licenze, il 15%
- per
formazione del personale, il 20%
del costo
delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c). |