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FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER INTERVENTI

DESTINATI ALLA TUTELA AMBIENTALE

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

L. 27/10/1994, n. 598 art. 11

Legge 8/8/1995, n. 341 art. 3

D.M. Tesoro 11/7/1995

D.M. Tesoro 30/4/1998

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

P.M.I. industriali.

3. REQUISITI

RICHIESTI

P.M.I. così come definita dal D.M. dell'Industria del 22 marzo 1994:

- ha un massimo di 250 dipendenti,

- ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dello Stato Patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

4. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Finanziamento a tasso agevolato.

5. INVESTIMENTI

AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili all'intervento devono avere per oggetto:

 

TUTELA AMBIENTALE

a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;

 

b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;

 

c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità;

 

d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;

 

e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;

 

f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione ed al miglioramento ambientale;

 

g) installazioni di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

 

h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti e nocive attualmente utilizzate;

 

i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;

 

l) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;

 

m) delocalizzazione per le esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

 

b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

 

c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

 

d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

 

e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

 

f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

 

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se invece collegati a programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi il 40%

- per brevetti, il 30%

- per licenze, il 15%

- per formazione del personale, il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

6. MODALITA'

DI INTERVENTO

Contributo in c/interessi pari a:

 

- 80% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento qualora l'unità produttiva ove è realizzato l'investimento è localizzata nelle aree obiettivo 1, compreso il Molise fino al 31/12/99;

 

- 60% del suddetto tasso di riferimento qualora l'unità produttiva ove è realizzato l'investimento sia localizzata nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3c) del trattato CE;- 50% del suddetto tasso di riferimento per le Piccole Imprese aventi unità produttive ove è realizzato l'investimento nelle restanti aree del territorio nazionale;

 

- 23% del suddetto tasso di riferimento per le Medie Imprese aventi unità produttive ove è realizzato l'investimento nelle restanti aree del territorio nazionale.

7. MISURA DELL'INTERVENTO

Fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 3 miliardi di lire.

8. DURATA

DELL'INTERVENTO

Max 7 anni, di cui 2 di preammortamento.

 

9. VINCOLI

Gli investimenti devono risultare avviati non oltre il biennio precedente la data di presentazione della richiesta e a tale data non ancora ultimati.

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali

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