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I FINANZIAMENTI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (B.E.I.)

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Trattato di Roma del 25/3/1957 (art. 3 lett. j), artt. 129, 130, 180)

Statuto della Banca Europea per gli Investimenti

Disposizioni legislative e regolamentari italiane

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

1) b.e.i. - mezzogiorno

Imprese industriali, artigianali, cooperative, agricole, commerciali (all'ingrosso); organismi pubblici; Enti locali.

2) b.e.i. - intero territorio nazionale

Aziende di qualsiasi dimensione.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

b.e.i. - mezzogiorno

 

Localizzazione degli investimenti o delle azioni nei territori di cui all'Obiettivo 1.

 

Impresa indipendente che presenta le seguenti caratteristiche:

a) una immobilizzazione netta ante programma a bilancio non superiore a 75 milioni di ECU;

b) un numero di dipendenti pari o inferiore a 500 unità;

 

un capitale sociale non detenuto per più di un terzo da una grande impresa.

4. INIZIATIVE

FINANZIABILI

b.e.i. - mezzogiorno

 

Progetti di investimento nel settore manifatturiero, turistico-alberghiero, risparmio energetico, tutela ambientale, tecnologie avanzate e infrastrutture

 

b.e.i. - intero territorio

 

Progetti d'investimento per risparmio energetico, per l'introduzione di tecnologie avanzate, per il miglioramento dell'ambiente e per la realizzazione di servizi di pubblica utilità.

 

5. SPESE

AMMISSIBILI

Investimenti fissi: acquisto del terreno, realizzazione di opere murarie ed allacciamenti, acquisto di macchinari ed attrezzature. In ogni caso dovrà trattarsi di nuove opere appartenenti ad un unico programma di investimenti, non ultimato nè in fase di ultimazione alla data della domanda (le spese non devono essere state effettuate anteriormente ai due anni solari precedenti alla delibera di finanziamento).

 

Attività immateriali che abbiano una diretta relazione con l’investimento, costi di brevetto, Know-how, ricerca e sviluppo.

 

Tra le immobilizzazioni possono essere considerate le spese direttamente collegate ad un investimento fisso, in quanto complemento indispensabile per realizzarne la finalità economica, che per la loro natura necessitino di un finanziamento a medio e lungo termine; in particolare l'acquisto di immobilizzi materiali o immateriali direttamente collegati ai progetti considerati e l'aumento dello stock (materie prime, semilavorati ecc.) a carattere permanente direttamente attribuibile alla realizzazione dei progetti.

 

6. SPESE ESCLUSE

  • L'acquisto di azioni o di quote di società ed il riacquisto di impianti che sono stati oggetto di un finanziamento da parte della Comunità o dell'Istituto intermediario.

  • Le spese effettuate nei due anni solari antecedenti a quello della delibera di finanziamento.

 

7. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Prestiti:

 

- individuali diretti, erogati direttamente all'impresa dalla Comunità per progetti superiori a 20 ML di ECU;

 

- individuali indiretti, erogati alle imprese da intermediari finanziari specilizzati autorizzati dalla BEI;

 

- globali, erogati ad intemediari finanziari autorizzati che successivamente li devolvono a sostegno di investimenti industriali medio-piccoli.

 

8. MISURA

DELL'INTERVENTO

Fino al 50% dell'investimento non inferiore a 40 mila ECU.

 

Possono essere finanziate anche operazioni di leasing (escluso immobiliare) che riguardino beni il cui costo unitario sia almeno di 120 milioni di lire. La cumulabilità con sovvenzioni CE è del 70%.

 

Il massimale di intervento è elevato al 75% nel caso di reti transeuropee in materia di trasporti, telecomunicazioni, energia e protezione dell'ambiente.

La cumulabilità con sovvenzioni della U.E. è elevata al 90%.

Una parte del prestito, fino ad un massimo del 50% del suo importo (denominata quota libera), può essere utilizzata per l'approvazione, in via autonoma, da parte dell'Istituto, di progetti industriali il cui costo degli investimenti non superi i 3 milioni di ECU e che non rientrino nei settori sottoposti a limitazione.

 

9. TASSO DI

INTERESSE

Tasso fisso e/o variabile in lire, ECU, o valuta, comunque più interessante di quello di un prestito ottenuto attraverso i canali tradizionali

 

 

10. COMMISSIONI

- La commissione dell'Intermediario, compresa tra l'0,80% e 2%, varia in funzione dell'Istituto erogatore e della natura dell'operazione.

 

- La commissione dell'Ufficio Italiano Cambi è dello 0,15% sia sulle valute in entrata (erogazione) che in uscita (rimborsi).

 

11. DURATA DEL

FINANZIAMENTO

8-10 anni (estendibili in certi casi fino a 20) di cui 2 o 3 di preammortamento

12. RISCHIO DI

CAMBIO

Dall' 01.01.92 nessuna garanzia.

13. TRATTAMENTO

FISCALE

Esente da imposta sostitutiva

14. GARANZIE

Da convenire con l'Ente creditizio. Nel caso di prestiti diretti le garanzie vanno concordate con la B.E.I.

 

15. PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Per gli investimenti superiori a 20 milioni di ECU il prestito può essere negoziato direttamente con la B.E.I. Per investimenti compresi tra 40 mila e 20 milioni di ECU ci si deve rivolgere ad un Istituto intermediario.

 

16. TEMPI DI

EROGAZIONE

Normalmente da 4 a 8 mesi, compatibilmente con la disponibilità di fondi presso l'Istituto erogatore

 

 

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