1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
Trattato di Roma del 25/3/1957 (art. 3 lett. j), artt. 129, 130, 180)
Statuto
della Banca Europea per gli Investimenti
Disposizioni
legislative e regolamentari italiane
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2. SOGGETTI
BENEFICIARI |
1) b.e.i. - mezzogiorno
Imprese
industriali, artigianali, cooperative, agricole, commerciali (all'ingrosso); organismi
pubblici; Enti locali.
2) b.e.i.
- intero territorio nazionale
Aziende di
qualsiasi dimensione.
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3. REQUISITI
RICHIESTI |
b.e.i. - mezzogiorno
Localizzazione
degli investimenti o delle azioni nei territori di cui all'Obiettivo 1.
Impresa
indipendente che presenta le seguenti caratteristiche:
a) una immobilizzazione netta ante programma a bilancio non superiore a 75
milioni di ECU;
b) un numero di dipendenti pari o inferiore a 500 unità;
un
capitale sociale non detenuto per più di un terzo da una grande impresa. |
4. INIZIATIVE
FINANZIABILI |
b.e.i. - mezzogiorno
Progetti
di investimento nel settore manifatturiero, turistico-alberghiero, risparmio energetico,
tutela ambientale, tecnologie avanzate e infrastrutture
b.e.i.
- intero territorio
Progetti
d'investimento per risparmio energetico, per l'introduzione di tecnologie avanzate, per il
miglioramento dell'ambiente e per la realizzazione di servizi di pubblica utilità.
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5. SPESE
AMMISSIBILI |
Investimenti fissi: acquisto
del terreno, realizzazione di opere murarie ed allacciamenti, acquisto di macchinari ed
attrezzature. In ogni caso dovrà trattarsi di nuove opere appartenenti ad un unico
programma di investimenti, non ultimato nè in fase di ultimazione alla data della domanda
(le spese non devono essere state effettuate anteriormente ai due anni solari precedenti
alla delibera di finanziamento).
Attività immateriali che abbiano una diretta relazione
con linvestimento, costi di brevetto, Know-how, ricerca e sviluppo.
Tra le
immobilizzazioni possono essere considerate le spese direttamente collegate ad un
investimento fisso, in quanto complemento indispensabile per realizzarne la finalità
economica, che per la loro natura necessitino di un finanziamento a medio e lungo termine;
in particolare l'acquisto di immobilizzi materiali o immateriali direttamente collegati ai
progetti considerati e l'aumento dello stock (materie prime, semilavorati ecc.) a
carattere permanente direttamente attribuibile alla realizzazione dei progetti.
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6. SPESE ESCLUSE |
L'acquisto di azioni o di quote di società ed il riacquisto di impianti che
sono stati oggetto di un finanziamento da parte della Comunità o dell'Istituto
intermediario.
Le spese effettuate nei due anni solari antecedenti a quello della delibera
di finanziamento.
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7. TIPOLOGIA
D'INTERVENTO |
Prestiti:
-
individuali diretti, erogati direttamente all'impresa dalla Comunità per progetti
superiori a 20 ML di ECU;
-
individuali indiretti, erogati alle imprese da intermediari finanziari specilizzati
autorizzati dalla BEI;
- globali,
erogati ad intemediari finanziari autorizzati che successivamente li devolvono a sostegno
di investimenti industriali medio-piccoli.
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8. MISURA
DELL'INTERVENTO |
Fino al 50% dell'investimento non inferiore a 40 mila ECU.
Possono
essere finanziate anche operazioni di leasing (escluso immobiliare) che riguardino beni il
cui costo unitario sia almeno di 120 milioni di lire. La cumulabilità con sovvenzioni CE
è del 70%.
Il massimale
di intervento è elevato al 75% nel caso di reti transeuropee in materia di
trasporti, telecomunicazioni, energia e protezione dell'ambiente.
La cumulabilità
con sovvenzioni della U.E. è elevata al 90%.
Una parte
del prestito, fino ad un massimo del 50% del suo importo (denominata quota libera), può
essere utilizzata per l'approvazione, in via autonoma, da parte dell'Istituto, di progetti
industriali il cui costo degli investimenti non superi i 3 milioni di ECU e che non
rientrino nei settori sottoposti a limitazione.
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9. TASSO DI
INTERESSE |
Tasso fisso e/o variabile in lire, ECU, o valuta, comunque più interessante
di quello di un prestito ottenuto attraverso i canali tradizionali
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10. COMMISSIONI |
- La commissione dell'Intermediario, compresa tra l'0,80% e 2%, varia in
funzione dell'Istituto erogatore e della natura dell'operazione.
- La
commissione dell'Ufficio Italiano Cambi è dello 0,15% sia sulle valute in entrata
(erogazione) che in uscita (rimborsi).
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11. DURATA DEL
FINANZIAMENTO |
8-10 anni (estendibili in certi casi fino a 20) di cui 2 o 3 di
preammortamento |
12. RISCHIO DI
CAMBIO |
Dall' 01.01.92 nessuna garanzia. |
13. TRATTAMENTO
FISCALE |
Esente da imposta sostitutiva |
14. GARANZIE |
Da convenire con l'Ente creditizio. Nel caso di prestiti diretti le garanzie
vanno concordate con la B.E.I.
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15. PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE |
Per gli investimenti superiori a 20 milioni di ECU il prestito può essere
negoziato direttamente con la B.E.I. Per investimenti compresi tra 40 mila e 20 milioni di
ECU ci si deve rivolgere ad un Istituto intermediario.
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16. TEMPI DI
EROGAZIONE |
Normalmente da 4 a 8 mesi, compatibilmente con la disponibilità di fondi
presso l'Istituto erogatore
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