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FONDO EUROPEO AGRICOLO ORIENTAMENTO E GARANZIA "F.E.O.A.G."

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Regolamento CEE n. 866/90

Regolamento CEE n. 2081/93

Regolamento CEE n. 2082/93

Regolamento CEE n. 2085/93

Regolamento CEE n. 3699/93

Decisione della Commissione

del 22 marzo 1994.

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

 

 

a) Aziende agricole il cui titolare esercita l'attività agricola a titolo principale e possiede una sufficiente capacità professionale;

 

b) Persone fisiche o società, produttori agricoli, Piccole e Medie imprese.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

Il F.E.A.O.G. interviene nelle aree dell'Obiettivo 1, 5b e 5a.

Nel caso delle regioni dell'Obiettivo 1, le azioni finanziabili sono previste dai Programmi Operativi relativi a tale Obiettivo.

 

Negli altri casi, le azioni riguardanti le strutture agrarie sono previste da un unico Programma Operativo a livello nazionale per le aree dell'Obiettivo 5a, nel quale si distingue tra azioni da realizzare per le aree dell'Obiettivo 5b e quelle previste per il resto del territorio.

 

4. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

Per i soggetti beneficiari di cui al punto a):

Azioni a favore delle aziende agricole;

 

per i soggetti beneficiari di cui al punto b):

Investimenti nel campo della trasformazione e commer- cializzazione dei prodotti agricoli e forestali (con esclusione del commercio al minuto e del trattamento di prodotti extra-comunitari).

 

In ogni caso, sarà accordata priorità agli investimenti ad alto contenuto tecnologico o volti al conseguimento di prodotti innovativi, che mirano a rendere meno aleatoria e stagionale la fabbricazione dei prodotti trasformati, a contenere i costi e a migliorare le caratteristiche qualitative nelle fasi che vanno dalla raccolta alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

5. INIZIATIVE

ESCLUSE

a) Investimenti concernenti la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile dimostrare l'esistenza di mercati di sbocco.

 

b) Investimenti concernenti i magazzini frigoriferi di deposito dei prodotti surgelati o congelati a meno che questi ultimi non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione

 

6. SPESE

AGEVOLABILI

Azioni a favore delle aziende agricole:

investimenti per il miglioramento e la diversificazione dell'attività aziendale (turismo, artigianato), escluso l'acquisto di terreni e di bestiame; tenuta della contabilità; indennità compensativa nelle zone svantaggiate; primo insediamento di giovani agricoltori.

 

Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e forestali:

costruzione e acquisto di beni immobili (escluso l'acquisto di terreni), acquisto di nuove macchine e attrezzature (compreso il software), spese generali.

 

7. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale e/o del loro equivalente in interessi.

 

8. MISURA

DELL'INTERVENTO

azioni a favore delle aziende agricole:

- 35% per i beni immobili (45% nelle zone svantaggiate); 20% per gli altri investimenti (30% nelle zone svantaggiate);

- aiuti ai giovani agricoltori: 10.000 ECU;

- tenuta contabilità 700-1050 ECU annui;

- investimenti zone di montagna: 100.000 ECU;

 

trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e forestali:

mezzogiorno: 50% dell'investimento a carico della UE; 25% a carico dello Stato.

centro-nord: 30% a carico della UE, 25% a carico dello Stato.

 

9. DURATA DEL

FINANZIAMENTO

Quando gli aiuti sono accordati sotto forma di abbuoni di interessi, la durata dell'intervento è stabilita dal Programma Operativo.

 

10. PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate alla Regione competente per territorio, secondo la procedura indicata nel Programma Operativo o stabilita dalla Regione stessa.

Nel caso di Sovvenzioni Globali l'interlocutore sarà l'intermediario a cui questa sia stata affidata.

 

11. TEMPI DI

EROGAZIONE

Circa 12 mesi dalla presentazione della domanda alla Regione, a sua discrezione può essere anticipata la quota nazionale. Quella comunitaria può essere anticipata solo dopo la delibera di concessione della sovvenzione da parte della Commissione.

 

 

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