1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
Regolamento CEE n. 866/90
Regolamento
CEE n. 2081/93
Regolamento
CEE n. 2082/93
Regolamento
CEE n. 2085/93
Regolamento
CEE n. 3699/93
Decisione
della Commissione
del 22
marzo 1994.
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2. SOGGETTI
BENEFICIARI
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a) Aziende agricole il
cui titolare esercita l'attività agricola a titolo principale e possiede una sufficiente
capacità professionale;
b)
Persone fisiche o società, produttori agricoli, Piccole e Medie imprese.
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3. REQUISITI
RICHIESTI |
Il F.E.A.O.G. interviene
nelle aree dell'Obiettivo 1, 5b e 5a.
Nel caso
delle regioni dell'Obiettivo 1, le azioni finanziabili sono previste dai Programmi
Operativi relativi a tale Obiettivo.
Negli
altri casi, le azioni riguardanti le strutture agrarie sono previste da un unico Programma
Operativo a livello nazionale per le aree dell'Obiettivo 5a, nel quale si distingue tra
azioni da realizzare per le aree dell'Obiettivo 5b e quelle previste per il resto del
territorio.
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4. INIZIATIVE
AGEVOLABILI |
Per i soggetti beneficiari di
cui al punto a):
Azioni a
favore delle aziende agricole;
per i
soggetti beneficiari di cui al punto b):
Investimenti
nel campo della trasformazione e commer- cializzazione dei prodotti agricoli e forestali
(con esclusione del commercio al minuto e del trattamento di prodotti extra-comunitari).
In ogni
caso, sarà accordata priorità agli investimenti ad alto contenuto tecnologico o volti al
conseguimento di prodotti innovativi, che mirano a rendere meno aleatoria e stagionale la
fabbricazione dei prodotti trasformati, a contenere i costi e a migliorare le
caratteristiche qualitative nelle fasi che vanno dalla raccolta alla commercializzazione
dei prodotti agricoli.
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5. INIZIATIVE
ESCLUSE |
a) Investimenti concernenti
la fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile dimostrare
l'esistenza di mercati di sbocco.
b)
Investimenti concernenti i magazzini frigoriferi di deposito dei prodotti surgelati o
congelati a meno che questi ultimi non siano necessari per il normale funzionamento degli
impianti di trasformazione
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6. SPESE
AGEVOLABILI |
Azioni a favore delle aziende
agricole:
investimenti per il miglioramento e la diversificazione dell'attività
aziendale (turismo, artigianato), escluso l'acquisto di terreni e di bestiame; tenuta
della contabilità; indennità compensativa nelle zone svantaggiate; primo insediamento di
giovani agricoltori.
Trasformazione
e commercializzazione prodotti agricoli e forestali:
costruzione
e acquisto di beni immobili (escluso l'acquisto di terreni), acquisto di nuove macchine e
attrezzature (compreso il software), spese generali.
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7. TIPOLOGIA
D'INTERVENTO |
Aiuti sotto forma di sovvenzioni in conto capitale e/o del loro equivalente
in interessi.
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8. MISURA
DELL'INTERVENTO |
azioni a favore delle aziende
agricole:
- 35% per
i beni immobili (45% nelle zone svantaggiate); 20% per gli altri investimenti (30% nelle
zone svantaggiate);
- aiuti ai
giovani agricoltori: 10.000 ECU;
- tenuta
contabilità 700-1050 ECU annui;
-
investimenti zone di montagna: 100.000 ECU;
trasformazione
e commercializzazione prodotti agricoli e forestali:
mezzogiorno:
50% dell'investimento a carico della UE; 25% a carico dello Stato.
centro-nord:
30% a carico della UE, 25% a carico dello Stato.
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9. DURATA DEL
FINANZIAMENTO |
Quando gli aiuti sono
accordati sotto forma di abbuoni di interessi, la durata dell'intervento è stabilita dal
Programma Operativo.
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10. PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE |
Le domande vanno presentate
alla Regione competente per territorio, secondo la procedura indicata nel Programma
Operativo o stabilita dalla Regione stessa.
Nel caso
di Sovvenzioni Globali l'interlocutore sarà l'intermediario a cui questa sia stata
affidata.
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11. TEMPI DI
EROGAZIONE |
Circa 12 mesi dalla
presentazione della domanda alla Regione, a sua discrezione può essere anticipata la
quota nazionale. Quella comunitaria può essere anticipata solo dopo la delibera di
concessione della sovvenzione da parte della Commissione.
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