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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE "F.E.S.R."

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Regolamento CEE n. 2081/93

Regolamento CEE n. 2082/93

Regolamento CEE n. 2083/93

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Enti di diritto pubblico e di diritto privato:

Amministrazioni pubbliche, imprese industriali, com- merciali, di servizi, direttamente o indirettamente.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

Le singole iniziative devono essere inserite in Programmi Operativi regionali, nazionali o comunitari; o in un regime di aiuti nazionale a finalità regionale; oppure devono rientrare tra le ipotesi previste da un contratto di Sovvenzione Globale stipulato tra la CEE ed un intermediario.

 

L'80% circa dei fondi è destinato alle regioni interessate dall'obiettivo n.1; le altre risorse sono destinate alle zone interessate dagli obiettivi n. 2 e 5b.

 

4. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

- Investimenti produttivi industriali, artigianali e di servizi che consentano di creare o di mantenere posti di lavoro duraturi;

- investimenti nel settore delle infrastrutture;

- sviluppo del potenziale endogeno delle regioni (servizi alle imprese, trasferimento di tecnologia, accesso al mercato dei capitali, ecc.);

- nelle regioni dell'obiettivo 1, investimenti nei settori scolastico sanitario;

- azioni che contribuiscono allo sviluppo della ricerca;

- reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

 

5. SPESE

AGEVOLABILI

Tutte le spese relative alla realizzazione delle iniziative di cui al punto 4, sostenute successivamente alla data in cui la CEE ha ricevuto la richiesta di sovvenzione.

 

6. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Sovvenzioni in conto capitale e/o abbuoni di interesse.

 

7. MISURA

DELL'INTERVENTO

La misura di intervento massimo del Fondo varia in funzione della localizzazione e dell'iniziativa.

Caso per caso va verificato nel Programma Operativo.

 

A titolo di esempio:

regioni obiettivo 1: comunicazioni 50%; industria, artigianato, servizi alle imprese 50%; turismo 35% (investimenti), 50% (risorse di interesse turistico); infrastrutture 50% (acqua), 35% (energia), 60% (ambiente); assistenza tecnica 50-75%.

regioni obiettivo 2 e 5b: 50%, ridotto al 40% per infrastrutture fonti di introiti, al 30% per investimenti privati, al 25% per le comunicazioni.

8. DURATA DEL

FINANZIAMENTO

Quando gli aiuti sono accordati sotto forma di abbuoni di interessi, la durata dell'intervento è stabilita dal Programma Operativo.

 

9. PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate alla Regione competente per territorio, secondo la procedura indicata nel Programma Operativo o stabilita dalla Regione stessa.

 

Nel caso di Sovvenzioni Globali l'interlocutore sarà l'intermediario cui questa sia stata affidata.

 

I termini, se esistono, sono fissati dalla Regione o dai bandi pubblicati nell'ambito delle Sovvenzioni Globali.

10. TEMPI DI

EROGAZIONE

Circa 12 mesi dalla presentazione della domanda alla Regione, a sua discrezione può essere anticipata la quota nazionale. Quella comunitaria può essere anticipata solo dopo la delibera di concessione della sovvenzione da parte della Commissione.

 

 

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