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FONDO SOCIALE EUROPEO "F.S.E."

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Regolamento CEE n. 2081/93

Regolamento CEE n. 2082/93

Regolamento CEE n. 2084/93

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Amministrazioni pubbliche, imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi, consorzi, cooperative, enti morali, fondazioni, Istituti di credito, assicurazioni, aziende municipalizzate, ecc.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

Le azioni devono essere inserite in Programmi Operativi regionali o nazionali, e devono riguardare, in particolare, la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani di età inferiore a 25 anni, nonchè l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.

 

Sono prioritarie le azioni promosse nelle Regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, le iniziative transnazionali, quelle legate a programmi di Ricerca & Sviluppo, quelle legate all'ammodernamento di imprese, le azioni a favore di handicappati, donne, lavoratori migranti.

 

4. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

- Azioni di formazione e orientamento professionale;

- investimenti nelle infrastrutture;

- incentivi all'assunzione in posti di lavoro di nuova creazione, alla mobilità geofrafica dei lavoratori ed all'avviamento di attività autonome;

- azioni innovative nel campo della formazione;

- sistemi di formazione nelle Regioni dell'Obiettivo 1;

- sistemi di insegnamento e formazione finalizzata allo sviluppo della ricerca nelle Regioni degli Obiettivi 1, 2 e 5b.

 

5. SPESE

AGEVOLABILI

- Reddito delle persone che fruiscono della formazione;

- costi di progettazione e funzionamento;

- spese di soggiorno e trasferta;

- incentivi all'assunzione e all'avviamento di attività autonome;

- costi delle azioni di orientamento e consulenza.

 

6. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Sovvenzioni in conto capitale.

7. MISURA

DELL'INTERVENTO

Il contributo UE normalmente è del 75% nel Mezzogiorno (Obiettivo 1) e del 50% nel Centro-Nord (obiettivi 2 e 5b); oltre al contributo nazionale che può coprire cumulativamente fino al 100% della spesa sostenuta.

 

8. PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Le singole azioni devono inserirsi nei Programmi Operativi nazionali o regionali. In ogni caso l'iniziativa deve essere sottoposta alla Regione competente per territorio.

I termini sono stabiliti dai Programmi Operativi.

 

9. TEMPI DI

EROGAZIONE

Circa 12 mesi dalla presentazione della domanda alla Regione, a sua discrezione può essere anticipata la quota nazionale. Quella comunitaria può essere anticipata solo dopo la delibera di concessione della sovvenzione da parte della Commissione.

 

 

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