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PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA "PESCA"

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Progetto di Comunicazione agli Stati membri

94/C 180/01

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Attori collettivi, pubblici o privati (comuni, gruppi di comuni, camere di commercio);

soggetti economici individuali (imprese artigianali, pmi); altri attori collettivi pubblici o privati (cooperative di pesca, associazioni di imprese di pesca, associazioni senza scopo di lucro); pescatori o altri lavoratori del settore della pesca.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

Occorre che gli Enti ed i soggetti di cui sopra siano compresi in "zone dipendenti dalla pesca" (ZDP) situate nei territori di cui all'Obiettivo 1, 2 e 5b. Solo il 15% delle risorse assegnate agli Obiettivi 2 e 5b potrà essere utilizzata al di fuori di questi e dell'Obiettivo 1.

 

Per "zona dipendente dalla pesca", si intende un bacino di occupazione (un gruppo di comuni) nel quale il contributo del settore della pesca all'attività della suddetta zona e le difficoltà del settore della pesca sono tali da aver provocato o da provocare, riduzioni di attività e perdite di posti di lavoro che deteriorano seriamente il tessuto socio-economico.

 

4. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

Diversificazione delle attività nelle zone eleggibili; servizi per le imprese; mantenimento o creazione di posti di lavoro; ingegneria finanziaria; progetti concreti di carattere generale e/o sopranazionale nel settore della pesca; investimenti produttivi nel settore.

 

5. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Le diverse forme di intervento previste dalla regolamentazione dei fondi strutturali possono essere attuate nel contesto di "PESCA". A titolo indicativo, le misure possono avere una o diverse caratteristiche tra le seguenti:

- Sovvenzioni Globali ad organismi operanti in loco,

- intervento diretto dei partner economici e sociali,

- messa in rete degli organismi gestionali al fine di scambiare

informazioni ed esperienze,

- finanziamento di progetti concreti.

 

6. MISURA

DELL'INTERVENTO

"PESCA" è oggetto di un finanziamento comune dello Stato membro, della Comunità e dei beneficiari ed i tassi di contributo sono definiti dalla regolamentazione dei Fondi Strutturali.

 

7. PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Sono gli Stati membri che presentano richieste di contributo sotto forma di Programmi Operativi o Sovvenzioni Globali entro sei mesi dalla pubblicazione della Comunicazione UE.

 

 

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