1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
Progetto di Comunicazione agli Stati membri
94/C
180/01
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2. SOGGETTI
BENEFICIARI
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Attori collettivi, pubblici o privati (comuni, gruppi di comuni, camere
di commercio);
soggetti
economici individuali (imprese artigianali, pmi); altri attori collettivi pubblici o
privati (cooperative di pesca, associazioni di imprese di pesca, associazioni senza scopo
di lucro); pescatori o altri lavoratori del settore della pesca.
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3. REQUISITI
RICHIESTI |
Occorre che gli Enti ed i soggetti di cui sopra siano compresi in "zone
dipendenti dalla pesca" (ZDP) situate nei territori di cui all'Obiettivo 1, 2 e 5b.
Solo il 15% delle risorse assegnate agli Obiettivi 2 e 5b potrà essere utilizzata al di
fuori di questi e dell'Obiettivo 1.
Per "zona dipendente
dalla pesca", si intende un bacino di occupazione (un gruppo di comuni) nel quale il
contributo del settore della pesca all'attività della suddetta zona e le difficoltà del
settore della pesca sono tali da aver provocato o da provocare, riduzioni di attività e
perdite di posti di lavoro che deteriorano seriamente il tessuto socio-economico.
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4. INIZIATIVE
AGEVOLABILI |
Diversificazione delle attività nelle zone eleggibili; servizi per le
imprese; mantenimento o creazione di posti di lavoro; ingegneria finanziaria; progetti
concreti di carattere generale e/o sopranazionale nel settore della pesca; investimenti
produttivi nel settore.
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5. TIPOLOGIA
D'INTERVENTO |
Le diverse forme di intervento previste dalla regolamentazione dei fondi
strutturali possono essere attuate nel contesto di "PESCA". A titolo indicativo,
le misure possono avere una o diverse caratteristiche tra le seguenti:
-
Sovvenzioni Globali ad organismi operanti in loco,
-
intervento diretto dei partner economici e sociali,
- messa in
rete degli organismi gestionali al fine di scambiare
informazioni
ed esperienze,
-
finanziamento di progetti concreti.
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6. MISURA
DELL'INTERVENTO |
"PESCA" è oggetto di un finanziamento comune dello Stato membro,
della Comunità e dei beneficiari ed i tassi di contributo sono definiti dalla
regolamentazione dei Fondi Strutturali.
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7. PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE |
Sono gli Stati membri che presentano richieste di contributo sotto forma di
Programmi Operativi o Sovvenzioni Globali entro sei mesi dalla pubblicazione della
Comunicazione UE.
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