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STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA "S.F.O.P."

 

1. LEGGI DI

RIFERIMENTO

Regolamento CEE n. 2080/93

Regolamento CEE n. 2081/93

Regolamento CEE n. 2082/93

Regolamento CEE n. 3699/93

Circolare M. Risorse Agricole, Alim. e Forestali del 10/4/1995 n. 60473

 

2. SOGGETTI

BENEFICIARI

Enti pubblici e privati, Imprese singole e associate.

 

3. REQUISITI

RICHIESTI

Le azioni devono essere inserite in Programmi Operativi regionali o nazionali, e funzionali al raggiungimento dell'Obiettivo 5a.

 

4. INIZIATIVE

AGEVOLABILI

a) Progetti di ristrutturazione, rinnovo ed ammodernamento della flotta da pesca, miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione della fascia costiera, pesca sperimentale, attrezzature dei porti di pesca, prospezione dei mercati, avvio di nuove iniziative.

 

b) Entro il limite del 2% degli stanziamenti annualmente disponibili per le azioni strutturali nel settore lo S.F.O.P. può finanziare: studi, azioni pilota, progetti dimostrativi, prestazione di servizi volti segnatamente a valutare l'applicazione del presente strumento, iniziative di divulgazione.

 

5. SPESE

AGEVOLABILI

Gli investimenti possono riguardare in particolare le condizioni operative a bordo dei pescherecci, il miglioramento della selettività delle tecniche di pesca e degli attrezzi, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia d'igiene dei prodotti, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente.

 

6. TIPOLOGIA

D'INTERVENTO

Sovvenzioni in conto capitale.

7. MISURA

DELL'INTERVENTO

Investimenti nelle imprese:

  • Regioni Obiettivo 1: il contributo comunitario non supera il 60%.

  • Altre Regioni: il contributo comunitario non supera il 40%.

Altre misure:

Premi per la demolizione dei Pescherecci obsoleti, arresto temporaneo della pesca, associazioni temporanee di imprese, società miste e investimenti finanziati esclusivamente dalla Comunità o dallo Stato membro:

  • Regioni obiettivo 1: il contributo comunitario varia tra il 50% e il 75%, il contributo dello Stato non è inferiore al 25%.

  • Altre Regioni: il contributo comunitario varia tra il 25% e il 50%, il contributo dello Stato non è inferiore al 50%.

 

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