1. LEGGI DI
RIFERIMENTO |
Regolamento CEE n. 2080/93
Regolamento
CEE n. 2081/93
Regolamento
CEE n. 2082/93
Regolamento
CEE n. 3699/93
Circolare
M. Risorse Agricole, Alim. e Forestali del 10/4/1995 n. 60473
|
4. INIZIATIVE
AGEVOLABILI |
a) Progetti di ristrutturazione, rinnovo ed ammodernamento della flotta da
pesca, miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione della
fascia costiera, pesca sperimentale, attrezzature dei porti di pesca, prospezione dei
mercati, avvio di nuove iniziative.
b) Entro
il limite del 2% degli stanziamenti annualmente disponibili per le azioni strutturali nel
settore lo S.F.O.P. può finanziare: studi, azioni pilota, progetti dimostrativi,
prestazione di servizi volti segnatamente a valutare l'applicazione del presente
strumento, iniziative di divulgazione.
|
5. SPESE
AGEVOLABILI |
Gli investimenti possono riguardare in particolare le condizioni operative a
bordo dei pescherecci, il miglioramento della selettività delle tecniche di pesca e degli
attrezzi, il miglioramento della qualità dei prodotti e l'adeguamento alle norme
comunitarie in materia d'igiene dei prodotti, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e
tutela dell'ambiente.
|
7. MISURA
DELL'INTERVENTO |
Investimenti nelle imprese:
Altre misure:
Premi
per la demolizione dei Pescherecci obsoleti, arresto temporaneo della pesca, associazioni
temporanee di imprese, società miste e investimenti finanziati esclusivamente dalla
Comunità o dallo Stato membro:
Regioni
obiettivo 1: il contributo comunitario varia tra il 50% e il 75%, il contributo dello
Stato non è inferiore al 25%.
Altre
Regioni: il contributo comunitario varia tra il 25% e il 50%, il contributo dello Stato
non è inferiore al 50%.
|